Recupero del patrimonio edilizio esistente e per gli interventi di riqualificazione energetica: detrazioni previste dalla manovra Monti

Recupero del patrimonio edilizio esistente e per gli interventi di riqualificazione energetica: detrazioni previste dalla manovra Monti

Dopo il secco no della Legge di Stabilità, ultimo atto del governo Berlusconi, che portava a conclusione, con il 2011, la possibilità di usufruire della detrazione del 55% per gli interventi mirati alla riqualificazione e al risparmio energetico, sembra spuntare untassello verde nella Manovra Salva Italia del nuovo governo Monti.

Grazie alla promessa del Ministro dell’AmbienteCorrado Clini, che lo scorso 24 novembre si faceva garante della proroga ai microfoni di Radio 24 con Maurizio Melis, pare che si potrà usufruire dell’incentivo fino al 31 dicembre 2014. Per ora, però, a meno di indiscrezioni, la questione non trova conferma negli atti ufficiali disponibili solo in bozza, su fonti informative autorevoli come il sito del Sole 24 Ore.

Nel testo della Manovra l’art. 4 è dedicato, in modo combinato, alle Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali, con esplicitazione delle categorie di intervento che rientrano nel regime, già consolidato, della detrazione del 36%. La buona notizia è che quest’ultimo provvedimento viene sottratto all’altalena di scadenze e proroghe andando a modificare gli articoli 11 e 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (il cosiddetto TUIR, il DPR 917/ 1986) e aggiungendovi l’art. 16 bis, con l’elenco completo degli interventi rientranti nell’ambito di applicazione della detrazione.

Vediamoli nel dettaglio, cercando di fare un po’ di ordine.

Innanzitutto, dall’imposta lorda è possibile detrarre una quota pari al 36% delle spese, corredate da opportuna documentazione, fino alla concorrenza massima di 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute per attuare uno dei seguenti interventi:

– manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia(come definiti all’art. 3 del Testo Unico sull’Edilizia, il DPR 380/2001) effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale; tutti gli interventi, ad esclusione della manutenzione ordinaria, beneficiano della detrazione anche nel caso siano condotti su singole unità immobiliari (comprese le pertinenze) di qualsiasi categoria catastale e anche in ambito rurale;

– ricostruzione e ripristino di immobili che abbiano subito danni in seguito a calamità naturali e ai quali sia stato formalmente assegnato lo stato di emergenza, anche se non residenziali;

– realizzazione di posti auto e autorimesse anche in aree pertinenziali comuni;

– eliminazione delle barriere architettoniche, con l’apprestamento di opere atte ad aprire alla mobilità interna ed esterna le abitazioni e le loro parti comuni a persone in situazione di grave handicap;

– cablatura degli edifici, contenimento dell’inquinamento acustico e sistemi per la protezione da illeciti provocati da terzi;

– messa in sicurezza statica in zone sismiche, che coinvolga le parti strutturali di un edificio o un complesso di edifici in un progetto unitario;

– bonifica dell’amianto e opere necessarie ad evitare l’insorgenza di infortuni domestici.

Il dubbio sulla permanenza o meno della detrazione del 55% insorge alla lettura della lettera h) del comma 1 dello stesso art. 16 bis, nel quale si legge che, al regime del 36% sono assoggettati anche gli interventi volti alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Da questo sembrerebbe che gli interventi prima detraibili al 55% siano stati riassorbiti, nella nuova manovra, nel regime strutturale del 36%, e quindi esclusi anch’essi dalle continue incertezze date da scadenze e proroghe.

In attesa di un chiarimento, che si presume arriverà nei prossimi giorni, diamo uno sguardo a tempistiche e modalità generali della detrazione.

Le spese, che comprendono quelle relative alla progettazione, possono essere detratte in dieci quote annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui sono state sostenute e poi per tutti i successivi.
Altre modalità di fruizione della detrazione sono disponibili per gli acquirenti di immobili ristrutturati e assegnati da imprese o per immobili ad uso promiscuo.

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